In data 19 giugno è stato sottoscritto, tra FP CGIL FP CISL FISASCAT e UIL FPL e le centrali Cooperative Legacoop, Confcooperative e AGCI, in via definitiva, il testo del Contratto integrativo territoriale della Cooperazione Sociale dell’Area Metropolitana di Bologna, la cui pre-intesa era stata siglata lo scorso 6 aprile. La firma definitiva è arrivata a valle dell’esito positivo del percorso di consultazione assembleare, voluto dalle OO.SS, che ha coinvolto i lavoratori del settore.

Un contratto integrativo provinciale che sull’area metropolitana di Bologna riguarderà complessivamente oltre 10.000 lavoratori dipendenti delle cooperative sociali che si occupano principalmente di servizi pubblici rivolti a bambini, minori, anziani e persone non autosufficienti.
Il nuovo testo:
·         Integra la regolamentazione della procedura di cambio di gestione o appalto. Viene previsto un incontro prima della data di effettiva cessazione della gestione tra cooperativa cedente, subentrante e organizzazioni sindacali per redigere un verbale d’accordo al fine di regolare il passaggio dei lavoratori. Si riconosce il superamento del periodo di prova e il riconoscimento degli scatti anzianità maturati e maturandi e la contestualità tra risoluzione del rapporto di lavoro e nuova assunzione, nonché la conservazione delle tutele previste dal contratto di provenienza, evitando così l’applicazione del Jobs Act.

Inoltre:
·         vengono individuati i servizi minimi essenziali in caso di sciopero (in attuazione di quanto previsto della legge 146/90;
·         si pongono le basi per la definizione di un protocollo per la gestione delle criticità relative alla ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori con limitazioni psico-fisiche permanenti o temporanee e viene prolungato di 6 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di assenza per malattie invalidanti e per gravi patologie;
·         vengono riconosciuti ulteriori 30 giorni di assenza retribuita, a carico del datore di lavoro, oltre a quelli previsti dalla norma a carico dell’INPS, in favore delle donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione come da D.Lgs. 80/2015.
·         passano da 8 a 10 le ore giornaliere convenzionalmente riconosciute per i lavoratori impegnati nei soggiorni.
·         Aumenta il valore nominale minimo dei buoni pasto che passa da euro 3,50 a euro 4,20.

Contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo provinciale, e come da questo previsto, è stato sottoscritto l’accordo per l’ERT 2017 (bilancio 2016) che, nelle more della ridefinizione di nuovi criteri, amplia per l’anno in corso la platea dei lavoratori beneficiaria, coinvolgendo anche le aziende tradizionalmente esenti in virtù dei propri risultati di bilancio. Il pagamento dell’ERT 2017 sarà inserito nella prima retribuzione utile di tutti i lavoratori che abbiano lavorato nel corso dell’anno 2016 e in forza nel mese di giugno 2018.

Il punto che ha destato maggiore preoccupazione tra i lavoratori, con particolare riferimento al settore educativo, durante le assemblee di consultazione, è stato quello relativo all’introduzione del sistemi di mensilizzazione e banca delle ore. Tale tema rappresenta effettivamente una indubbia novità per molti dei lavoratori del settore. Su questo punto è impegno delle OO.SS. utilizzare gli strumenti contenuti nel contratto provinciale che consentono di declinare su accordi a livello aziendale l’implementazione di questa modalità che comunque entrerà in vigore non prima di sei mesi dalla firma definitiva del contratto integrativo e fatti salvi comunque i diversi accordi che, in sede aziendale, potranno modificare modalità e tempistiche. Così come resta ferma la volontà di individuare strumenti idonei a mitigare il disagio delle lavoratrici e lavoratori addetti ai servizi domiciliari ai quali è richiesta una prestazione lavorativa in più fasce orarie nel corso della giornata

Con la firma definitiva del contratto siamo quindi nelle condizioni di riaprire il confronto su alcuni ulteriori punti già previsti dal testo dell’accordo: formazione, riconoscimento del disagio in caso di lavoro su fasce orarie ampie, ricadute sui lavoratori di quanto introdotto dalla norma sui titoli necessari per l’attività di educatore socio-pedagogico ed educatore socio-sanitario.
Per le OO.SS. firmatarie la sottoscrizione di questo accordo rappresenta la conclusione di una prima fase e il punto di partenza di una seconda che si pone l’obiettivo di raggiungere ulteriori miglioramenti delle condizioni economiche e normative delle lavoratrici e lavoratori delle cooperative sociali del territorio.